venerdì 31 ottobre 2014

Legge di stabilità - - - Promemoria - - - art 17

È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Al fine di favorire la competitività e razionalizzare il sistema dell’autotrasporto, una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017- 2019. Le risorse sono ripartite con delibera CIPE previa verifica dell’attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.  6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Nell’ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto alle regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di euro 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, per l'anno 2015, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.
11. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
12. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 850 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l’anno 2016.
13. Al fine di assicurare l’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tale fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
16. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2015; il credito d'imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2012, n. 147.
17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede  mediante l’attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016 , di 289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018 . Tale contributo è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
19. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è incrementata di 3.300 milioni di euro per l’anno 2015. Le risorse stanziate sul Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.
20. Per le esigenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Restano ferme anche per il triennio 2015-2017 le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legge n. 136 del 2013 .
21. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2015 e 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
22. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
23. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

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